DIFFIDA NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA

 Il T.A.R. per la Regione Calabria, con sentenza n.00053/12 resa in data 20 dicembre 2012 ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata sull’80% della retribuzione ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, ex art.37 del DPR 1032/1973, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Questa UIL PA – DIFESA, in ossequio alla legge n.122 del 30.07.2010, intende promuovere ogni utile iniziativa volta a far annullare, a decorrere dall’1.1.2011, la trattenuta del 2,5%, che continua a gravare a carico del lavoratore sull’80% della retribuzione, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto. La questione ha da sempre sollevato giustificate riserve circa il criterio applicativo dell’art.12, comma 10, della legge 122/2010 con il quale è stato variato - giustappunto dal 1° gennaio 2011 - il sistema di calcolo per il computo della buonuscita, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione, con contestuale disapplicazione del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73. Quest’ultimo prevedeva, infatti, una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%. Il nuovo dettato normativo, di contro, ha stabilito che detta rivalsa del 2,5% non ha più alcuna ragion d’essere, sia perché nel citato art.12 non ne viene fatta menzione, sia perché la norma medesima cita esplicitamente l’art. 2120 del Codice Civile, che pone a carico del Datore di lavoro – nel nostro caso l’A.D. - l’intero onere contributivo per il computo del trattamento di fine rapporto, indicato nella sola aliquota del 6,91% senza aggiuntivi meccanismi di rivalsa sui dipendenti.

In tal senso si è espresso il TAR per la Regione Calabria con la sentenza indicata in premessa, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’accoglimento delle istanze presentate da alcuni magistrati amministrativi..

Accertato, ora, che ad oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore degli effetti della legge 122/2010  le Amministrazioni pubbliche hanno continuato ad operare le trattenute sulla base dell’aliquota del 9,6% sull’80% della retribuzione, disattendendo l’intervenuta novità legislativa che ha determinato il computo sull’aliquota del 6,91% - totalmente a carico del datore di lavoro -, appare chiaro che il protrarsi di tale comportamento omissivo ha provocato un pesante ed ingiustificato aggravio economico ai danni dei dipendenti pubblici, valutabile, mediamente, in circa 40-50 euro mensili, cui aggiungere gli arretrati dall’1.1.2011.

In considerazione di quanto sopra, invitiamo tutti i dipendenti civili della Difesa ad attivarsi presentando istanza all’amministrazione di appartenenza affinché dia immediato adempimento all’art.12, comma 10, della legge 122/2010, provvedendo, altresì, alla conteggio e restituzione delle somme già trattenute illecitamente a far data dal 1° gennaio 2011, diffidando la stessa Amministrazione dal perpetuare nell’attuale comportamento.

In allegato alla presente comunicazione, fac-smile dell’istanza e diffida ad adempiere, da compilare a cura dell’interessato per la successivamente consegna, con raccomandata a mano, al proprio ufficio di appartenenza.

In mancanza di positivi riscontri da parte dell’A.D., questa UL PA Difesa proseguirà nella vertenza, nelle opportune sedi legali, raccogliendo le istanze dei lavoratori.

 

Roma, li 22 febbraio 2012

 

In allegato L' ISTANZA E DIFFIDA